Onorevoli Colleghi! - Come è noto, la disciplina del trattamento di fine servizio dei dipendenti statali e degli enti pubblici parastatali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, non prevedeva l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo, con grave discriminazione rispetto ai lavoratori dipendenti del settore privato da sempre fruenti del trattamento di fine rapporto (TFR) comprensivo dell'indennità di contingenza.
A questo grave pregiudizio tentò di porre rimedio la famosa «Commissione Colletti», costituita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sul finire del 1980, allo scopo di predisporre un provvedimento di perequazione delle cosiddette «pensioni d'annata».
Un gruppo ristretto della Commissione, sotto la guida del direttore generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), Cibati, predispose uno schema di disegno di legge con il quale si prevedeva il computo integrale dell'indennità integrativa speciale nella buonuscita, con decorrenza dal 1o aprile 1974, data di entrata in vigore del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. Il documento, corredato delle tabelle relative agli oneri per lo Stato e al recupero dei contributi a carico dei dipendenti, fu trasmesso dalla Commissione al Governo che l'approvò (purtroppo, soltanto «in copertina») il 18 luglio 1981, ma non lo trasmise al Parlamento, nonostante le interrogazioni e le sollecitazioni parlamentari.
Un disegno di legge sulla falsariga di quello predisposto inutilmente dalla Commissione Colletti, presentato dal senatore Saporito ed altri, fallì per un soffio nel
a) pur cessati dal servizio in data posteriore al 30 novembre 1984, non presentarono domanda su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994 (articolo 3, comma 2);
b) collocati a riposo in data anteriore al 1o dicembre 1984, non pensarono di ricorrere cautelativamente in sede giurisdizionale contro l'ENPAS per il mancato computo dell'indennità integrativa speciale nella buonuscita.
Con la presente proposta di legge si intende, nel rispetto della sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale, tutelare tutti i pensionati statali e parastatali esclusi a vario titolo dall'applicazione della pur meritoria legge 29 gennaio 1994, n. 87. La motivazione è semplice, giuridicamente ed eticamente incontrovertibile: se la previgente normativa (testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973) è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte, è chiaro che l'illegittimità è sorta fin dalla data di entrata in vigore della normativa stessa, nel gennaio 1974. Ne consegue che il computo, sia pure parziale, dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di buonuscita (o analogo trattamento), previsto attualmente dalla citata legge n. 87 del 1994, è un diritto per tutti gli ex dipendenti statali e parastatali collocati a riposo dopo il 1o gennaio 1974.